Una società agricola può essere costituita sia sotto forma di società di persone sia sotto forma di società di capitali, purché riconoscibile nella definizione di imprenditore agricolo, ovvero colui che esercita:
- attività finalizzate alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano fondo, bosco o acque dolci, salmastre o marine.
- attività connesse esercitate dallo stesso imprenditore agricolo e dirette alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che riguardino prodotti ottenuti tramite la coltivazione del fondo, del bosco o l’allevamento di animali, ma anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi purché con impiego prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, forestale, di ricezione e ospitalità.
Ma come si costituisce una società agricola? E in che modo viene tassata?
Società agricola: requisiti di costituzione
Società di persone (ss, snc, sas), srl e cooperative possono essere costituite come società agricole a patto di rispettare i requisiti di:
- Esercizio “esclusivo” di attività finalizzate alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse riportato nell’oggetto sociale
- Indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale
Costituire una società agricola: il requisito IAP
Oltre a rispettare i requisiti sopra riportati, è necessario conseguire la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), che:
- Nelle società di persone deve essere posseduta da almeno uno dei soci
- Nelle società in accomandita deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario (colui con potere di gestione e amministrazione)
- Nelle società di capitali deve essere posseduta da almeno un amministratore
- Nelle società cooperative deve essere posseduta da almeno 1/5 dei soci
Possono ottenere l’attribuzione della qualifica IAP tutti coloro che al contempo:
- Siano in possesso di conoscenze e competenze professionali (almeno uno dei seguenti requisiti: laurea triennale in agraria o equipollenti, diploma di istituto tecnico agrario, laurea magistrale in agraria o equipollenti, diplomi rilasciati da enti di formazione certificati come ad esempio Confagricoltura e Coldiretti, esercizio continuativo per almeno un triennio di attività agricola)
- Dedichino all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo
- Ricavino dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro
I requisiti di tempo e ricavi sono ridotti al 25% nel caso in cui la società agricola sia avviata in zone montane o svantaggiate.
Importante da sapere: la qualifica di IAP permette l’accesso alle agevolazioni tributarie e fiscali e alle esenzioni dalle imposte sull’acquisto dei terreni un tempo riservate ai soli coltivatori diretti.
Tassazione catastale e IVA nella società agricola
Per quanto riguarda il regime di tassazione, la società agricola determina il reddito seguendo le normali disposizioni sul reddito d’impresa, quindi effettuando la differenza tra i costi e i ricavi. Ma ha anche la possibilità di optare per la tassazione catastale, che prevede il pagamento delle imposte sui redditi catastali dei terreni anziché sui redditi determinati in base a costi – ricavi.
Per quanto riguarda l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), le società agricole possono optare per:
- Regime di esonero: è applicato alle società con volume d’affari annuo inferiore a 7.000 euro costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli. In questo caso l’imprenditore agricolo è esonerato dal pagamento dell’IRAP, dagli adempimenti IVA e dall’emissione delle fatture (saranno gli acquirenti ad emettere un’autofattura di cui l’imprenditore agricolo dovrà conservare copia).
- Regime speciale: è applicato alle società agricole con volume d’affari annuo superiore a 7.000 euro che effettuano cessioni di prodotti inclusi nella Tabella A, parte I, DPR n. 633/72. In questo caso la società agricola versa l’IVA sulla base di percentuali di compensazione definite da un apposito decreto ministeriale.
- Regime ordinario: è un regime opzionale in cui l’IVA dovuta è calcolata sottraendo l’IVA a credito degli acquisti all’IVA a debito derivante dalla cessione di beni o servizi. La convenienza della sua applicazione è determinata dall’ammontare di spese previste nell’intero anno.