Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che permette di recuperare il 90% dei costi sostenuti per recupero, restauro, pulitura o tinteggiatura della facciata esterna degli immobili.
È fruibile per le spese sostenute nel 2020, ma con la nuova legge di bilancio il Governo proroga il bonus facciate fino al 31 Dicembre 2021.
Scopriamo insieme come funziona, come accedere e cosa rientra nel bonus facciate.
Come funziona il bonus facciate
Il bonus facciate consiste in una detrazione IRPEF o IRES pari al 90% delle spese documentate sostenute per lavori di recupero o rifacimento della facciata esterna degli edifici esistenti.
Diversamente da altri bonus, il bonus facciate non prevede limiti di spesa né di detrazione e possono usufruirne sia imprese che persone fisiche.
Il bonus facciate è concesso anche a contribuenti residenti e non residenti, che possiedono (a qualsiasi titolo) l’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori.
Come si accede al bonus facciate
Per accedere al bonus facciate è necessario che gli immobili oggetto di ristrutturazione siano ubicati nella ZONA A o nella ZONA B del territorio:
- La ZONA A comprende: zone di carattere storico, artistico o pregio ambientale
- La ZONA B comprende: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A
Chi può usufruire del bonus facciate
Possono usufruire del bonus facciate:
- Persone fisiche, compresi esercenti di arti e professioni
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- Società semplici
- Associazioni tra professionisti
- Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
Che devono:
- Possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie
- Detenere un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato
- Avere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
Il bonus facciate non è fruibile da imprese e professionisti in regime forfettario, a meno che questi non posseggano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Della detrazione del bonus facciate possono usufruire anche:
- Coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado del proprietario dell’immobile
- Conviventi di fatto
Per queste categorie, il bonus facciate non è fruibile nel caso di:
– Immobili affittati o in comodato d’uso
– Immobili destinati ad attività di impresa, arte o professione
Come usufruire del bonus facciate
È possibile usufruire dell bonus facciate solo come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Quest’ultima sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo, fino a decorrenza dell’imposta lorda.
Il bonus facciate non può essere ceduto a terzi sotto forma di credito d’imposta e non è riscattabile come sconto in fattura.
Esempio: nel 2020 eseguo lavori di rifacimento della facciata esterna dell’edificio per una cifra totale di 10.000 euro. I lavori eseguiti mi daranno diritto a 9.000 euro di detrazione fiscale (90% delle spese sostenute) sul reddito complessivo.
Nel 2021 eseguirò la dichiarazione dei redditi 2020 e ogni mese, per 10 mesi, otterrò la detrazione fiscale a me spettante, ripartita in parti uguali (in questo caso, 900 euro al mese).
Qualora l’imposta lorda da me dovuta dovesse essere – supponiamo – di 8.000 euro, l’importo che andrò a recuperare sarà di 8.000 euro. Le restanti 1.000 euro non saranno recuperabili in alcun modo.
Cosa rientra nel bonus facciate
Il bonus facciate è consentito per lavori:
- Di pulitura o tinteggiatura esterna delle mura dell’abitazione
- Su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- Sulle mura della facciata importanti a livello termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco dell’intera abitazione
In pratica, il bonus facciate copre tutti i lavori eseguiti sull’intero perimetro esterno di un’abitazione.
Ecco un riepilogo grafico:
Come pagare il bonus facciate
La detrazione fiscale del 90% prevista dal bonus facciate è concessa solo se il pagamento dei lavori viene effettuato tramite bonifico bancario o postale (questo non vale per i titolari di reddito d’impresa).
Per usufruire del bonus facciate, il bonifico deve contenere:
- Causale del versamento (ovvero: “Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019”)
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione
- Numero di Partita Iva o Codice Fiscale del professionista che ha eseguito i lavori (e incassato il pagamento)
Da conservare:
- Fatture
- Ricevuta del bonifico
- Abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
- Domanda di accatastamento per immobili non censiti
- Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale per gli interventi condominiali
- Consenso ai lavori per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile