Diventare società benefit vuol dire avere ad oggetto – oltre la suddivisione degli utili – un obiettivo di impatto ambientale o sociale positivo e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del territorio, dell’ambiente, della comunità, delle persone, delle attività culturali e sociali, degli enti, delle associazioni e di altri portatori di interesse. Un modello di business, questo, introdotto in Italia nel gennaio 2016, oggi incentivato dal Mise con un credito d’imposta del 50% fino a un massimo di 10.000 euro. Ecco quali sono le spese ammissibili, chi può beneficiare dell’agevolazione ed entro quando presentare la richiesta.
Come funziona il credito d’imposta del 50% per società benefit
Nel limite di 7 milioni di euro messi a disposizione per l’anno 2021, il credito d’imposta disciplinato dal Decreto interministeriale del 12 novembre 2021 è fruibile fino a un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario e può essere richiesto per le spese di costituzione o trasformazione dell’impresa in società benefit sostenute nel periodo 19 luglio 2020 – 31 dicembre 2021.
Credito d’imposta per Società Benefit: quali sono le spese ammissibili
Nello specifico, sono ammesse al credito d’imposta:
- Spese notarili o di iscrizione nel Registro delle imprese
- Spese di assistenza professionale o di consulenza sostenute per la costituzione o la trasformazione in società benefit
- IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), solo nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione non abbia altro modo per recuperarne i costi
Sono escluse dall’agevolazione le spese relative a tasse e imposte.
Chi può richiedere il credito d’imposta per società benefit
Beneficiarie del credito d’imposta sono le imprese di qualunque dimensione che alla data di presentazione della domanda:
- Siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese
- Abbiano sostenuto costi di trasformazione in società benefit a partire dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021
- Abbiano una sede principale o secondaria in Italia
- Si trovino nel pieno e libero esercizio dei proprio diritti
- Non siano in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- Non rientrino tra i soggetti sottoposti a revoca o esclusi da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
Società benefit: modalità e termini per la richiesta
Nessun click day: le domande per il credito d’imposta per società benefit vanno presentate per via telematica tramite i servizi di Agenzia delle Entrate a partire dalle ore 12.00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12.00 del 15 giugno 2022.
È indispensabile essere provvisti di un indirizzo PEC e allegare la documentazione relativa ai titoli di spesa e alla trasformazione o costituzione dell’impresa come società benefit. I pagamenti dovranno essere dimostrati tramite copia dell’estratto del conto corrente.
Il credito d’imposta del 50% è concesso a titolo di “de minimis” ed è fruibile solo in compensazione dei redditi tramite modello F24, nel limite massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, ma è tuttavia cumulabile con:
- Altri aiuti “de minimis” (ovvero nel limite massimo di 200.000 euro di aiuti ottenuti dall’impresa nell’arco di 3 anni)
- Altre misure di aiuto in esenzione da notifica (cioè erogate da strumenti finanziari gestiti dall’Unione Europea) volte a sostenere le stesse spese ammissibili, nel limite dell’intensità di aiuto più elevata prevista dalla normativa UE sugli aiuti di Stato