Premesso che il decreto è in fase di pubblicazione perché si attende il via libera dell’UE, forniamo una sintesi delle agevolazioni a favore delle aziende
A. Misure di sostegno alla liquidità delle imprese
A.1) Fondo di Garanzia per le PMI Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura:
• 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato;
• 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo.
Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi.
• 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere.
A.2) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari
Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.
La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:
– i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento. Il limite di 6 anni è un vincolo derivante dal Temporary Framework. Rimane l’esigenza di disporre di strumenti con un orizzonte temporale di restituzione più esteso, fino a 30 anni;
– l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;
– l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
– la copertura è:
o pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi
o pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata)
o pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);
– le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a quelle previste dal Temporary framework.
È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
A.3) Misure per il sostegno all’export e agli investimenti delle imprese
Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l’articolo 2, alcune modifiche all’articolo 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell’intervento di SACE.
Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
B. Interventi di carattere fiscale
B.1) Versamenti tributari e contributivi
• Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL:
i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%.
I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni. Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).
• Versamenti IVA soggetti Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio è subordinata alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
• Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari: tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020).
• Acconti IRES e IRAP: si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%. La misura risponde alle sollecitazioni anche di Confindustria, ma sarebbe stato più opportuno, come avevamo suggerito, non indicare alcuna condizione o, in alternativa, prevedere un più alto livello di scarto tra quanto versato e quanto dovuto, tenuto conto che l’imprevedibilità degli scenari futuri potrebbe generare errori di stima incolpevoli.
• Rimessione in termini per i versamenti: si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
B.2) Adempimenti tributari
• Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020: è posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.
• Ritenute in materia di appalti e forniture: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.
• Benefici prima casa: al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, si dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
• Imposta di bollo su fatture elettroniche: nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.
B.3) Altre misure fiscali
• IVA cessioni di farmaci: le cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi, venendo equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione; mentre ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi.
• Utili distribuiti a società semplici: si interviene sulla disciplina introdotta con il collegato fiscale alla Manovra di Bilancio (DL n. 124/2019), i) ricomprendendo nell’ambito di applicazione anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati; ii) chiarendo le modalità applicative della ritenuta e dell’imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società; iii) disciplinando il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice; iv) definendo un regime transitorio.
• Credito d’imposta per le spese di sanificazione: la disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.